Quando è necessaria la valutazione di impatto sanitario

Portoscuso, zona industriale di Portovesme Pur essendo in molti casi estremamente importante verificare quanto più compiutamente possibile gli impatti prevedibili anche sotto il profilo sanitario di nuovi insediamenti
industriali o inerenti il ciclo dei rifiuti, la valutazione di incidenza obbligatoria non ha ancora riconoscimento formale esaustivo nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e nella ambientale (A.I.A.).
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata
sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2019, n. 983 ha fornito in merito un criterio interpretativo di grande rilievo.
La valutazione di impatto sanitario (V.I.S.), prevista dall’art. 9 della
legge n. 221/2015 per le centrali termiche, i grandi impianti di combustione (potenza termica superiore a 300 MW), gli impianti di raffinazione, gassificazione, liquefazione (punti 1 e 2 dell’Allegato II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), è, comunque, necessaria ogni volta che emerga in sede istruttoria la concreta ipotesi di un rischio per la salute delle popolazioni interessate.
Si tratta di espressione del principio di precauzione in materia ambientale, ormai inserito a pieno titolo nell’Ordinamento ( art. 191 TFUE, e s.m.i.).
art. 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006
In tali situazioni, se l’Amministrazione pubblica non vi desse seguito, incorrerebbe nel vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato necessario approfondimento istruttorio.
Un sensibile aiuto giurisprudenziale per il popolo inquinato

Trieste, la “ferriera” di Servola dal mare dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 7 marzo 2019 Consiglio di Stato Sez. IV n. 983 del 11 febbraio 2019 Ambiente in genere. Valutazione di incidenza sanitaria.
Sebbene – in linea di principio – nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)